MORTE D’AMIANTO: QUANDO È POSSIBILE REVISIONARE GLI IMPORTI RISARCITORI?

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 21652 del 28 luglio 2025, ricordando che in presenza di neoplasie polmonari causate dall'inalazione di amianto e di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o certezza sfavorevole, l'incapacità biologica temporanea perdura fino alla guarigione, alla stabilizzazione dell'organismo o alla morte. In tale contesto, il risarcimento del danno biologico va liquidato una volta avvenuta la c.d. stabilizzazione in termini di invalidità permanente, la cui determinazione avviene in base alle concrete condizioni del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile. Se il danno viene però liquidato secondo tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso, il giudice deve maggiorare la liquidazione del danno in via equitativa.

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