LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLE GARE PER VIOLAZIONI FISCALI SUPERIORI A 5MILA EURO

La Consulta dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 80, comma 4, secondo periodo, Codice dei contratti pubblici, che prevede l'esclusione dalle gare per gli operatori economici che abbiano commesso violazioni fiscali definitive superiori a 5mila euro.
Con la sentenza n. 138/2025, la Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità relativa all'art. 80, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), nella parte in cui prevede l'esclusione dalle gare pubbliche degli operatori economici che abbiano violato gli obblighi fiscali per un importo superiore a 5mila euro.
Nelle sue motivazioni, la Consulta osserva che l'importo previsto dalla norma censurata non è sproporzionato, in quanto la soglia rappresenta un livello di gravità del debito che giustifica l'esclusione da procedure di affidamento pubblico.
La norma rispetta anche i principi di ragionevolezza, in quanto bilancia la necessità di sanzionare severamente le violazioni fiscali accertate in via definitiva, con l'esigenza di non penalizzare eccessivamente gli operatori economici per inadempienze di modesta entità.
Infine, la sentenza sottolinea che spetta al Legislatore valutare, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, l'opportunità di modificare la soglia attualmente prevista. Potrebbe, infatti, essere considerata l'ipotesi di permettere la partecipazione a gara anche a chi abbia superato il limite dei 5.000 euro, a condizione che provveda tempestivamente a sanare il debito con l'amministrazione fiscale.

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