MALATTIA E COMPORTO FRAZIONATO: LA CASSAZIONE ESCLUDE DAL CONTEGGIO LE ASSENZE GIÀ “TOLLERATE” DAL DATORE

Una recente pronuncia della Ordinanza n. 7975 del 31 marzo 2026 della Corte di Cassazione interviene sul delicato tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto frazionato, chiarendo quando il datore di lavoro può effettivamente esercitare il potere di recesso.
Il caso riguarda un’operatrice socio-sanitaria licenziata per aver superato il limite massimo di assenze per malattia previsto dal CCNL di settore, pari a 120 giorni nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso. Secondo l’azienda, la lavoratrice aveva ecceduto tale soglia e il rapporto di lavoro non poteva proseguire.
La Corte d’Appello, tuttavia, ha ritenuto illegittimo il licenziamento, disponendo la reintegrazione della dipendente e il pagamento di un’indennità risarcitoria. I giudici hanno infatti osservato che, nonostante il presunto superamento del limite, il datore di lavoro aveva lasciato trascorrere oltre un anno e tre mesi senza assumere alcuna iniziativa, consentendo alla lavoratrice di continuare a svolgere regolarmente la propria attività.
Secondo i giudici, questa prolungata inerzia non può essere considerata irrilevante. Al contrario, essa configura una rinuncia tacita all’esercizio del potere di licenziamento con riferimento alle assenze già maturate, manifestando la volontà di proseguire il rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione. Nella sua ordinanza, i giudici di legittimità precisano che la rinuncia tacita non elimina definitivamente il potere di recesso del datore di lavoro: qualora si verifichino nuove assenze per malattia, l’azienda può comunque valutare nuovamente il licenziamento per superamento del comporto.
Tuttavia, nella successiva valutazione non potranno più essere conteggiate le assenze pregresse rispetto alle quali il datore abbia già dimostrato, con il proprio comportamento, di non voler esercitare il diritto di licenziare.
La decisione rafforza dunque un principio di tutela del lavoratore: l’inerzia prolungata del datore di lavoro può essere interpretata come una scelta consapevole di continuare il rapporto, impedendo che, a distanza di tempo, vengano utilizzate le stesse assenze per giustificare il licenziamento.

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