L'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO È COMPATIBILE CON LA TUTELA RISARCITORIA PER ASSENZA DI GIUSTA CAUSA

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3247 del 5 febbraio 2024, sancisce la compatibilità, nell'ambito del licenziamento senza preavviso, del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso con il risarcimento dei danni in assenza di giusta causa.  A meno che non vi sia una giusta causa, il licenziamento intimato dal datore di lavoro deve sempre essere preceduto dal preavviso, che ha la funzione di attenuare le conseguenze economiche subìte a causa dell'interruzione del rapporto. A questa stessa funzione risponde l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso, che si riferisce sempre ad un danno economico, non giuridico.  Tale prestazione non è incompatibile con il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo del licen ziamento, in quanto si tratta di indennità di diversa natura, con diversa rilevanza e che sono, inoltre, soggette a diversi trattamenti previdenziali.

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