LAVORATORE RISARCITO E REINTEGRATO ANCHE SE LA SUA PRESTAZIONE NON AVEVA RAGGIUNTO I RISULTATI ATTESI

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1604 del 16 gennaio 2024, si pronuncia in materia di licenziamento disciplinare.  In particolare, sancisce che debba essere disposta la  reintegra ed il risarcimento  nei confronti del lavoratore, anche se la sua prestazione non aveva raggiunto i risultati  attesi dal datore di lavoro: la tutela reale è dunque prevista anche se l'inadempimento, nella sua materialità, sussiste, ma senza responsabilità personale

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