INDENNITÀ PER I MIGLIORAMENTI

Con Sentenza 18 marzo 2024, n. 518, la Corte d'Appello di Venezia ha stabilito che non costituisce clausola vessatoria (ex art. 1341, C.c.) la clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione di un'indennità per i miglioramenti, atteso che la clausola non è da ricomprendere: tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità a favore di chi l'ha predisposta, poiché non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento; tra quelle che stabiliscono limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni o di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'altra parte; ma agisce sul diritto sostanziale escludendo l'indennità per i miglioramenti, previsti dall'art. 1592 c.c. con norma derogabile.