IL TERMINE PER IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO NON SI APPLICA ALL'ISTANZA DI INDENNITÀ SUPPLEMENTARE.
In tema di rapporto di lavoro del dirigente, la Corte di Cassazione ha affermato che la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per non giustificatezza con richiesta dell'indennità supplementare si distingue dall'azione di nullità volta all'accertamento dell'illegittimità del recesso per giusta causa con richiesta dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Con la Sentenza n. 148, la Suprema Corte ha sottolineato che l'accoglimento della seconda domanda per insussistenza di giusta causa non preclude quindi la proposizione della prima. Il dirigente può dunque chiedere l'indennità supplementare anche dopo la scadenza del termine per l'impugnazione del licenziamento.