IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE RESTA VALIDO ANCHE CON LA RICHIESTA DI PROROGA PER L’ISTRUTTORIA DA PARTE DEL DATORE
Il licenziamento disciplinare mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui il datore di lavoro richieda un ulteriore termine per completare l’istruttoria interna.
Questo principio trova fondamento nella giurisprudenza consolidata e negli articoli del Codice Civile e dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, l’articolo 7 della Legge n. 300/1970, lo Statuto dei Lavoratori, disciplina i procedimenti disciplinari, stabilendo che il lavoratore deve essere informato per iscritto dei fatti addebitati e che gli deve essere data la possibilità di fornire una difesa, ma non prevede che la richiesta di proroga sospenda di per sé l’efficacia del provvedimento. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’eventuale richiesta di rinvio o di ulteriore tempo da parte del datore non comporta automaticamente la nullità del licenziamento, a meno che non vi siano violazioni sostanziali dei diritti di difesa del lavoratore. Ciò significa che, anche se il datore di lavoro richiede tempo aggiuntivo per completare l’istruttoria, il licenziamento già comunicato resta valido, salvo che venga dimostrato che il procedimento disciplinare sia stato condotto in maniera irregolare o in violazione dei termini minimi previsti per la difesa. Questa interpretazione garantisce un equilibrio tra il diritto del datore di adottare provvedimenti disciplinari e le tutele del lavoratore, evitando che richieste procedurali possano essere utilizzate per dilazionare o vanificare un licenziamento legittimo. In conclusione, il licenziamento disciplinare non subisce sospensioni automatiche a seguito di richieste di proroga dell’istruttoria, confermando la prevalenza della sostanza procedurale rispetto a mere esigenze temporali, in linea con l’articolo 2106 del Codice Civile che regolamenta le cause e le modalità di recesso per giusta causa e giustificato motivo.