DURC DI CONGRUITÀ: OBBLIGO ANCHE PER LE IMPRESE NON EDILI, MA SENZA ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
Con la risposta all’Interpello del 17 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro interviene per fare chiarezza su un tema spesso fonte di dubbi tra imprese e consulenti: l’applicazione del DURC di congruità alle aziende che non appartengono al comparto edile.
Il Dicastero precisa che anche le imprese non edili, qualora si trovino a eseguire lavori di natura edile all’interno di un cantiere, sono comunque tenute a richiedere il DURC di congruità. Tale documento serve a verificare la proporzione tra la manodopera impiegata e il valore dell’opera, contrastando così fenomeni di irregolarità contributiva e lavoro sommerso.
Tuttavia, la novità più rilevante riguarda l’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Cassa edile o Edilcassa per le imprese che svolgono solo occasionalmente attività di tipo edile e la cui attività principale appartiene a un altro settore. In altre parole, se un’azienda metalmeccanica, impiantistica o di servizi realizza, nell’ambito di un appalto, alcune opere edili accessorie, dovrà garantire la congruità dei costi della manodopera ma non dovrà aderire al sistema bilaterale dell’edilizia.
La precisazione del Ministero rappresenta un punto fermo per evitare interpretazioni restrittive e adempimenti non dovuti, assicurando coerenza tra la normativa e la reale natura dell’attività svolta. Si conferma così un approccio pragmatico, volto a tutelare la regolarità del lavoro senza gravare inutilmente sulle imprese non appartenenti al settore edile.