GIUSTA CAUSA NEL CONTRATTO DI AGENZIA: STOP AL PREAVVISO E ALL’INDENNITÀ
Giunti in sede di legittimità, con Ordinanza n. 29279 del 5 novembre 2025, la Cassazione afferma che il contratto di agenzia può essere risolto immediatamente, senza preavviso né indennità, se esiste una giusta causa di recesso. Si tratta di un principio che conferma l’importanza della correttezza e della fiducia come pilastri del rapporto tra agente e preponente.
Nel contratto di agenzia, infatti, la collaborazione si fonda su obblighi reciproci di lealtà, diligenza e buona fede. Quando una delle parti adotta comportamenti tali da compromettere in modo irreparabile questo equilibrio, la prosecuzione del rapporto non è più sostenibile. La giusta causa consente allora di recedere senza attendere i tempi del preavviso e senza dover corrispondere alcuna indennità sostitutiva, perché viene meno la base stessa della fiducia contrattuale.
Le situazioni che possono integrare una giusta causa sono varie: violazioni gravi degli obblighi di esclusiva, mancata osservanza delle direttive del preponente, concorrenza sleale, o ancora atteggiamenti scorretti che danneggiano l’immagine dell’impresa o dell’agente. In tutti questi casi, la parte lesa ha diritto di interrompere immediatamente la collaborazione, tutelando la propria sfera economica e professionale.
La Corte, con questo orientamento, ribadisce che il requisito fondamentale è la gravità dell’inadempimento: non basta un semplice contrasto o una negligenza occasionale. Solo una condotta che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto giustifica il recesso senza preavviso.
In definitiva, la decisione riafferma un principio di equilibrio e responsabilità: nel contratto di agenzia, la fiducia è tutto. Quando questa viene irrimediabilmente tradita, il recesso immediato non è una punizione, ma la naturale conseguenza della rottura del vincolo fiduciario.