SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PROLUNGATA: LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DIRETTO CON L’UTILIZZATORE

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è concepita come uno strumento temporaneo, destinato a rispondere a esigenze di breve durata dell’utilizzatore. La legge stabilisce che il limite massimo complessivo di somministrazione presso lo stesso utilizzatore non può superare i 24 mesi. Superato tale termine, la disciplina prevede effetti concreti sulla natura del rapporto di lavoro.
Recentemente, la Corte di cassazione ha chiarito con un’ordinanza che quando un lavoratore somministrato resta impiegato presso lo stesso utilizzatore oltre i 24 mesi, il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto diretto a tempo indeterminato con l’utilizzatore. Non rileva che il lavoratore abbia avuto più missioni o intervalli temporanei tra un contratto e l’altro: ciò che conta è la durata complessiva dell’impiego presso la stessa azienda.
Il principio affermato dalla Corte tutela il lavoratore, impedendo che la somministrazione a termine diventi uno stratagemma per mantenere un rapporto stabile senza assunzione diretta. In pratica, il superamento dei 24 mesi legittima il lavoratore a chiedere il riconoscimento del rapporto diretto con l’utilizzatore e tutte le conseguenze contrattuali derivanti, inclusi trattamento economico e diritti previsti per i lavoratori assunti stabilmente.
Per le aziende utilizzatrici e le agenzie di somministrazione, la pronuncia sottolinea l’importanza di monitorare la durata complessiva dei contratti a termine, per garantire il rispetto dei limiti legali. La violazione può comportare
l’obbligo di trasformare automaticamente i contratti in rapporti a tempo indeterminato, con impatti economici e organizzativi significativi.
In conclusione, la normativa e la giurisprudenza confermano che la somministrazione a termine è uno strumento di flessibilità temporanea, e il suo utilizzo prolungato oltre il limite previsto comporta la costituzione automatica di un rapporto diretto a tempo indeterminato con l’utilizzatore, a tutela dei diritti del lavoratore.
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