GESTIRE NELL’OMBRA NON METTE AL RIPARO: L’IMPRENDITORE OCCULTO RISPONDE DEL FALLIMENTO
Nel diritto fallimentare non basta restare nell’ombra per sottrarsi alle responsabilità. L’imprenditore occulto, pur non figurando formalmente come titolare dell’impresa e delegando ogni rapporto esterno a un prestanome, può essere chiamato a rispondere del fallimento al pari dell’imprenditore apparente. La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che ciò che conta non è il nome che compare negli atti, ma l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa.
L’imprenditore occulto è colui che, senza esporsi direttamente, dirige, finanzia o controlla l’attività economica, traendone i benefici e assumendo di fatto le decisioni strategiche. In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti — come la gestione delle risorse finanziarie, l’assunzione delle scelte operative, il controllo dei rapporti con fornitori e clienti — il giudice può accertare la sua reale posizione e dichiararne il fallimento insieme al prestanome.
Questo principio tutela i creditori, evitando che lo schermo formale del prestanome diventi uno strumento per eludere le responsabilità patrimoniali. La dichiarazione di fallimento dell’imprenditore occulto comporta effetti rilevanti: estensione delle azioni revocatorie, responsabilità per bancarotta e possibilità di aggredire il suo patrimonio personale.
La gestione “nell’ombra”, dunque, non garantisce alcuna immunità. Al contrario, espone a rischi ancora maggiori, perché la ricostruzione giudiziale dei ruoli può far emergere responsabilità che si credevano invisibili. Il messaggio è chiaro: nel diritto dell’impresa prevale la sostanza sulla forma e chi governa davvero l’attività ne sopporta anche le conseguenze, fino al fallimento.