PEC AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ – SCADENZA 31/12/2025

Il D.L. 31.10.2025, n. 159 ha introdotto importanti novità relativamente all’obbligo di comunicazione al Registro Imprese della PEC degli Amministratori di Società.
L’obbligo si applica esclusivamente alle società di capitali (srl, spa, sapa), anche consortili e società cooperative, i soggetti specificamente obbligati a comunicare il domicilio digitale (PEC) sono:
l’Amministratore Unico;
l’Amministratore/i delegato/i;
il Consigliere/i delegato/i e il/i Consigliere/i con poteri;
in mancanza delle figure precedenti, il Presidente del Consiglio di amministrazione (se il Presidente del CdA ha poteri delegati, è comunque tenuto all’adempimento in quanto è un “amministratore delegato”).
Le nuove regole per il domicilio digitale (PEC) degli Amministratori:
La PEC dell’amministratore non può coincidere con il domicilio digitale della società per cui viene effettuata la comunicazione;
il domicilio digitale non può coincidere con quello di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel Registro Imprese;
eccezione: se l’amministratore è anche un imprenditore individuale, può indicare come proprio domicilio digitale quello iscritto per la propria impresa individuale;
se un soggetto svolge l’incarico per più imprese, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna di esse.
La comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina alle suddette cariche sociali o in sede di scrizione delle costituite società.
Gli Amministratori già iscritti al 31.10.2025 devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
Coloro che in precedenza avevano comunicato come proprio domicilio digitale quello dell’impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale con la medesima scadenza.
La mancata comunicazione entro i termini dell’adempimento è soggetta a sanzioni amministrative (ex art. 13, co. 4 del D.L. 159/2025).

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