ECCO CHI DOVRÀ PRESENTARE QUESTA AUTODICHIARAZIONE DAL 28 APRILE AL 30 GIUGNO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO ABBIA OTTENUTO QUESTI BENEFICI.

Come indicato, la dichiarazione va inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche. Ad occuparsene deve essere direttamente il contribuente o un soggetto incaricato, a ciò abilitato. Entro 5 giorni dall’invio, l’ente rilascerà una ricevuta che attesta se abbia preso in carico la dichiarazione o l’abbia scartata. In quest’ultimo caso, essa si potrà rinviare entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia delle Entrate.

NON VALIDA LA CONVOCAZIONE CON E-MAIL DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

L'ANPAL ha stabilito che non è sanzionabile l'assenza del disoccupato alla convocazione presso il Centro per l'impiego se comunicata con e-mail o posta ordinaria.

Con Delibera n. 54, l'Agenzia ha precisato che la convocazione da parte del Centro per l'impiego è valida solo se effettuata tramite raccomandata a/r o Pec, o se concordata con l'operatore.

L'ANPAL ha poi precisato che il termine per proporre ricorso contro la

decurtazione o revoca delle prestazioni sociali in godimento decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, o, in mancanza, dal giorno di conoscenza della sanzione da parte del ricorrente.

NON È SUFFICIENTE CHE IL LAVORATORE SIA ADIBITO ALL'APPALTO CESSATO PER ESTROMETTERLO

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 1335/2022, ha stabilito il principio di diritto per cui la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, poiché ai fini della corretta applicazione del criterio delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda, previsto dalla Legge n. 223/1991, art. 5, per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

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