ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO GIUSTIFICATA ANCHE SE IL CAMBIO INDIRIZZO È COMUNICATO ALL'INPS E NON AL DATORE

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8381 del 28 marzo 2024, ha affermato che l'assenza del lavoratore in malattia è giustificata se la visita di controllo ha avuto esito negativo perché l’INPS non ha considerato l’indirizzo che il lavoratore gli ha comunicato, nonostante tale comunicazione andasse fatta piuttosto al datore di lavoro, che non all'Istituto. Pertanto al lavoratore spetta il risarcimento e la reintegra nel posto di lavoro e gli va applicata la sola multa per aver omesso la comunicazione al datore di lavoro del cambio di indirizzo ai fini della reperibilità.