TELELAVORO TRANSFRONTALIERO: NOVITÀ SULLA LEGISLAZIONE COMPETENTE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Dal 1° gennaio 2024 ci sono delle novità per i lavoratori transfrontalieri. Il 28 dicembre 2023, infatti, l’Italia, grazie all’intesa sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è entrata a far parte dei Paesi che hanno siglato il  Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework. Tale accordo quadro, che disciplina la materia telelavoro  per i  transfrontalieri nell'UE,  nello  Spazio economico europeo  (SEE)  e  in  Svizzera, introduce una deroga ai criteri ordinari di determinazione della legislazione applicabile, con riferimento ai contributi previdenziali, nel caso in cui il lavoratore dipendente presti in modalità agile una parte dell’attività lavorativa nello Stato di residenza diverso da quello in cui ha la sede il datore di lavoro. Nello specifico, l’intesa va ad influire sull’articolo 13 del succitato Regolamento 883/2004, prevedendo ora che, affinché sia possibile applicare la legge dello Stato in cui risiede il dipendente, è necessario che quest’ultimo vi eserciti il 50% (e non più il 25%) della propria attività. Pertanto, qualora l’attività da remoto svolta nel Paese di residenza non ecceda il 50% del complessivo orario di lavoro (tenendo in conto anche quello svolto presso più datori di lavoro), sarà possibile applicare la legge in materia di sicurezza sociale del Paese in cui ha la sede il datore di lavoro. La richiesta per l’attivazione della deroga, che può essere accordata per un periodo massimo di tre anni, va indirizzata all’istituto competente dello Stato di cui si vuole applicare la legislazione. L’Accordo amministrativo in parola consente quindi di diminuire i casi di passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.

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