SUPERBONUS: NON SANABILE L'INVIO DI UNA CILAS AD UN INDIRIZZO PEC INESISTENTE

Con Sentenza 14 febbraio 2024, n. 69, il TAR Friuli Venezia Giulia ha stabilito che in caso di invio di CILAS ad un indirizzo PEC inesistente, non è possibile richiedere la "retrodatazione" della presentazione della documentazione.  Nel caso in esame, un ingegnere ha inviato al Comune di Pordenone in data 20 ottobre 2022 una CILA per un intervento superbonus ad un indirizzo PEC errato ed inesistente. Il professionista, il mese successivo ha provveduto a trasmettere un'integrazione della precedente documentazione. Ad aprile del 2023 è stata rilasciata dal Comune un'attestazione che affermava che non risultava presentata nessuna CILAS per l'immobile in questione. Il tecnico, pertanto, riconoscendo l'errore materiale ed essendo in buona fede, ha chiesto che si potesse recepire ugualmente la CILAS con la data del 20 ottobre 2022, ma la sua richiesta non è stata accolta, per cui si è deciso di adire le vie legali. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso argomentando che: la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione  non può essere diversa da quella di effettiva presentazione; il Comune non avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio  perché l'istituto presuppone in realtà il corretto avvio del procedimento  con l'effettiva presentazione di una istanza, che nel caso di specie non è stata invece previamente trasmessa; l'affidamento nella trasmissione dell'istanza non è nel presente caso tutelabile, trattandosi di errore del professionista incaricato non esente da colpa.

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