REGISTRO DELLE IMPRESE.
Il Registro delle Imprese è previsto dal Codice civile (artt. 2188-2194) e da diversi anni è consultabile in modalità telematica. Diviso in sezioni, contiene i dati di imprese e società e l'iscrizione allo stesso ha efficacia costituiva e dichiarativa
COS'È IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice civile, che contiene la sua disciplina base agli articoli 2188-2194 c.c.
L'attuazione è avvenuta con la legge n. 580/1993, che ha disposto il “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, ma è stato il DPR 581/1995 che lo ha reso inizialmente operativo in modalità cartacea.
Dal 1996 il registro delle imprese però inizia ad evolversi per diventare telematico.
Dal 1° aprile 2010 le iscrizioni e le variazioni di registro devono essere effettuate obbligatoriamente in modalità telematica.
Dove si trova il registro delle imprese
Il registro è tenuto dalle Camere di Commercio italiane, che operano su base provinciale e che sono connesse tramite InfoCamere S.c.p.A.
Esso è consultabile telematicamente sul sito istituzionale Registroimprese.it
Le sezioni
Il registro delle imprese è suddiviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale.
La sezione ordinaria è dedicata agli imprenditori individuali che esercitano attività commerciale di dimensione rilevante, alle società di persone ad eccezione della società semplice, alle società di capitali, alle società cooperative, alle società consortili, ai consorzi tra imprenditori con attività esterna, agli enti pubblici economici, alle aziende speciali di enti locali, ai consorzi tra enti locali, alle società estere con sede o oggetto principale in Italia e ai gruppi europei di interesse economico.
La sezione speciale, invece è dedicata agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori, alle società semplici e all'annotazione delle società artigiane. Di regola questa iscrizione, a differenza di quella prevista nella sezione ordinaria, non ha effetti dichiarativi, ma di certificazione anagrafica e pubblicità notizia, con effetti, che come vedremo tra poco, saranno più chiari.
Conservatore, giudice del registro e tribunale
Al Registro delle Imprese è preposto il Conservatore, che di solito coincide con il Segretario generale della Camera di commercio o un dirigente della stessa. Il conservatore può rifiutare l'iscrizione delle domande di iscrizione che non rispettano i requisiti di legge, impedendo così alle imprese di non esercitare la loro attività.
Il Giudice del Registro invece è un organo giurisdizionale specializzato, che opera nel tribunale territorialmente competente e al quale ci si può rivolgere quando il Conservatore non può decidere nel merito o quando viene respinta la domanda di iscrizione.
In presenza di controversie societarie ci si può rivolgere al competente Tribunale delle imprese, se invece il ricorso ha natura amministrativa il giudice competente è il TAR.
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sono obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori commerciali e gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
Società iscritte al registro delle imprese
Sono obbligate ad iscriversi nel registro delle imprese anche le società di persone, ad eccezione delle società semplici, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi, le società consortili, le società estere che hanno la sede o l'oggetto principale dell'attività in Italia, i gruppi europei di interesse economico.
Numero di iscrizione al registro imprese
Il numero d'iscrizione che viene attribuito dal Registro Imprese della Camera di Commercio, coincide con il Codice Fiscale dell'impresa. Quando ad essere iscritta è un'impresa individuale il numero di iscrizione coincide il Codice Fiscale del titolare.
Certificato di iscrizione al registro delle imprese
Il certificato è il documento che certifica l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese. Viene rilasciato in relazione a tutte le imprese iscritte sul territorio e ha una validità di sei mesi. Siccome il registro delle imprese è pubblico il certificato può essere rilasciato a chiunque e in genere nello stesso momento in cui viene presentata domanda. Problemi con il rilascio si verificano se l'impresa non paga il diritto annuale per l'iscrizione.
ATTI DA ISCRIVERE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Gli atti e i fatti soggetti a iscrizione sono quelli relativi ai momenti fondamentali dell'esercizio dell'attività, ma non sono uguali per tutte le imprese. Essi variano a seconda della struttura dell'impresa e l'iscrizione di un atto o un fatto per il quale non vi è obbligo è priva di qualsiasi effetto.
A COSA SERVE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
L'iscrizione degli atti e dei fatti nel registro delle imprese produce due effetti:
- costitutivo: l'atto produce effetti solo con l'iscrizione;
- dichiarativo: ai sensi di quanto dispone l'art. 2193 c.c. “1. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. 2. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.”
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
La cancellazione, in base a quanto dispone l'art. 2191 c. c, avviene quando l'iscrizione al registro è avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge.
A disporre la cancellazione provvede il giudice del registro con decreto, dopo aver sentito l'interessato (per dargli la possibilità di sanare la situazione e conservare l'iscrizione).
PROCEDURA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
L'ufficio del registro tiene il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti. Protocollata la domanda dell'imprenditore, provvede alle iscrizioni richieste entro dieci giorni, inserendo i dati dell'impresa nel terminale e ponendoli a disposizione del pubblico.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve effettuare i controlli di legalità formale, ovverosia deve controllare che ciò che si vuole iscrivere e la documentazione relativa siano esistenti, veritieri e formalmente regolari. In assenza di tali presupposti, l'iscrizione va negata.
Il provvedimento di diniego di iscrizione può essere impugnato entro otto giorni dalla sua emanazione con ricorso al giudice del registro, il quale provvede con decreto. Avverso tale decreto si può poi ricorrere al tribunale.
Il diniego non può essere mai sorretto da controlli sostanziali, ovverosia inerenti la validità dell'atto da iscrivere, perché l'ufficio del registro non li può espletare.
L'ufficio del registro però può eseguire l'iscrizione d'ufficio, se obbligatoria ma il soggetto che vi è tenuto non provvede. Può anche cancellare d'ufficio un'iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge o relativa a un'impresa che ha cessato la propria attività, quando l'imprenditore non vi ha provveduto. Contro l'iscrizione e la cancellazione di ufficio sono esperibili gli stessi rimedi previsti per ricorrere avverso il diniego di iscrizione.
SERVIZI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il portale ufficiale del registro delle imprese, nell'area utente, mette a disposizione tutta una serie di servizi a cui vale la pena fare un cenno.
Telemaco – Infocamere
È lo sportello telematico delle Camere di Commercio Italiane, che tutti possono utilizzare: imprese, professionisti, privati e semplici cittadini.
Chi si registra, in modo semplice e gratuito, può accedere a molti servizi (di cui alcuni a pagamento) come:
-fare ricerche complesse
--acquistare online i documenti ufficiali del Registro delle Imprese, del Registro protesti, dei Registri europei, spedire in modalità telematica le CU, depositare i bilanci, ecc.;
-effettuare ricerche per partita iva, codice fiscale e numero REA;
-estrarre visure camerali, blocchi di visure, certificati e visure in lingua inglese;
-acquisire bilanci aziendali d’esercizio, per annualità, anche storici di ogni società di capitali che lo ha registrato;
-estrarre dal Registro Imprese informazioni su dimensioni, indirizzi, dati di bilancio, soci e cariche di varie imprese grazie al servizio Elenchi di Imprese.