MALATTIA MARITTIMI 2024 CHIARIMENTI SULLA BASE RETRIBUTIVA

Messaggio INPS 2829 del 9 agosto 2024 sui flussi Uniemens per l'indennità di malattia dei lavoratori marittimi: la retribuzione teorica non può superare l'imponibile contributivo. Con il m es s a ggio 28 29 del 13 a gos to 20 24 INPS fornis ce nuove precisa zioni s u lle com u nica zioni per il ca lcolo dell'indenn ità di m a la ttia dei la vora tori marittim i, recentem ente m odificata dalla legge di bilancio 2024 n. 213 2023 “Modifica della m is ura dell’indennità di m alattia della gente di m are”. La novità prevede che l'indennità venga calcolata s ul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le is truzioni operative INPS s ono state fornite con la circolare 55 del 4 aprile 2024. Nel nuovo m es s aggio l'is tituto s pecifica la corretta es pos izione della "retribuzione teorica" nel flus s o Uniem ens in quanto s ono s tate s pes s o ris contrate bas i di calcolo ecces s ivam ente elevate ris petto all'im ponibile contributivo effettivo. 1) MALATTIA MARITTIMI 2024 RETRIBUZIONE TEORICA E IMPONIBILE Le principali novità es pos te nel m es s aggio s ono: 1. Retribu zione Teorica vs Im ponibile Contribu tivo: È s tato s pecificato che la retribuzione teorica , utile per il ca lcolo delle indennità , non deve s upera re l'im ponibile contributivo. Se nel flus s o Uniem ens la retribuzione teorica s upera l'im ponibile, l'indennità di m alattia deve es s ere calcolata provvis oriam ente prendendo com e riferim ento il m inore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei m es i precedenti, riferiti allo s tes s o rapporto di lavoro. Il m es s aggio precis a in fatti che "Stante la natura com pens ativa del m ancato guadagno, propria dell’indennità di m alattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette pres tazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribu zione pers a "e non rientrano le voci retributive m onetizzate dal datore di la voro pu re in pres enza dell’evento di m a la ttia e le voci retribu tive correla te a ll’a ttivit à la vora tiva (v. circola re n . 55/ 20 24 e il relativo Allegato n. 1, e m es s aggio n. 2022/ 2024). (...) L’es pos izione dell’im ponibile del m es e di riferim en to a vviene, perta nto, cons idera ndo i redditi - a l lordo - m aturati nel m edesim o periodo. Fanno eccezione al s uddetto principio, ai s ens i del com m a 9 del m edes im o articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norm a di legge o di contratto con effetto retroattivo e i prem i di produzione, che s ono as s oggettati a contribuzione nel m es e di corres pons ione e allo s tes s o m es e im putati. Segna la zione a l Da tore di La voro: Nei cas i in cui s i ris contri una dis crepanza tra la retribuzione teorica e l'im ponibile contributivo, è obbligatorio per le s trutture territoriali s egnalare la s ituazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'es pos izione dei dati retributivi nel flus s o Uniem ens del m es e di riferim ento.

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