I CONTRIBUTI ALLA CASSA SONO DOVUTI SULLA BASE DEL REDDITO
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 29639 dell’11 ottobre 2022, ha stabilito che il professionista deve i contributi alla casa sulla base dei redditi effettivamente prodotti e non di quello fissato nel concordato fiscale, ciò in quanto la determinazione di un reddito imponibile concordato con l’amministrazione fiscale costituirebbe una violazione dell’autonomia della casse e del principio in base a cui spetterebbe a quest’ultime il potere di sanzionare omissioni contributive e/o condonarle attraverso misure premiali.