Distributori automatici: Definizione e certificazione dei corrispettivi

Con Principio di diritto 1ottobre 2021, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di "Distributore automatico" (c.d. Vending machine), nonché alla certificazione dei corrispettivi delle macchine non qualificabili come tali.

In primo luogo, relativamente alla definizione di "Distributore automatico" l'Agenzia specifica che si intende come tale qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  1. uno o più sistemi di pagamento;
  2. un sistema elettronico (c.d. "sistema master") costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
  3. un erogatore di beni e servizi, ossia l'insieme dei meccanismi che consentono l'erogazione del bene o servizio selezionato;
  4. una "porta di comunicazione" in grado di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Per le macchine non qualificabili come tali, l'Agenzia precisa che al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo:

  • mediante fattura elettronica (se non ricorrono cause di esclusione) emessa:
  • a richiesta del consumatore;
  • obbligatoriamente, in caso di soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività svolta;
  • senza fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.
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