SUPERMINIMO: È POSSIBILE UNA RINUNCIA TACITA DA PARTE DEL LAVORATORE?

Con l'Ordinanza n. 22767 del 6 agosto 2025, la Corte di Cassazione è alle prese con il ricorso proposto da un lavoratore che contesta il convincimento del Giudice per cui abbia tratto dalla sua tolleranza il fatto di aver raggiunto un accordo diretto alla decurtazione del superminimo. Come ricorda la Cassazione, il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione prevista dall'art. 2103 c.c. deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita. Non sono compresi invece i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà. Tuttavia, avendo il Giudice svolto un accertamento in fatto sul contegno delle parti, incensurabile in sede di legittimità, nel caso di specie può concludersi per la validità della rinuncia al superminimo espressa dal lavoratore tramite fatti concludenti.