DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SANITARIE PAGATE DIRETTAMENTE DAL FONDO INTEGRATIVO

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la detraibilità delle spese sanitarie, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, segue il principio di cassa  anche nel caso in cui il pagamento  sia stato effettuato direttamente dal fondo di assistenza sanitaria integrativa alla struttura sanitaria, in nome e per conto dell'iscritto. Nel caso di specie, gli eredi di un soggetto iscritto ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa, chiedevano di portare in detrazione le spese sanitarie pagate dal fondo, nella dichiarazione del de cuius relativa all'anno del decesso e di emissione della fattura da parte della struttura sanitaria, e non in quella relativa all'anno successivo, in cui era la spesa fatturata era stata effettivamente pagata dal fondo. L'amministrazione finanziaria tutta via ha escluso tale possibilità, precisando che, in applicazione del principio generale di cassa, le spese si considerano sostenute nell'anno del pagamento, ovvero, per il caso oggetto di interpello, nell'anno in cui le  stesse sono pagate dal fondo alla struttura sanitaria.

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