Contributo Unificato: Rimborso della sanzione per omesso o tardivo pagamento

Chiarimenti di via Arenula sul soggetto a cui inoltrare l'istanza di rimborso della sanzione per omesso o tardivo pagamento del contributo unificato.

CONTRIBUTO UNIFICATO: A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RIMBORSO?

Con la circolare del 17 dicembre 2021 protocollo 0044636 (sotto allegata) il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero risponde alle richieste di chiarimenti relative al rimborso della sanzione prevista dal Testo delle spese di Giustizia in caso di omesso o tardivo pagamento del contributo unificato. La difficoltà riguarda in particolare il soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso.

Soggetti coinvolti: ufficio giudiziario ed Equitalia

Il Dipartimento, dopo avere analizzato la normativa di settore, chiarisce che la quantificazione del contributo unificato da recuperare tramite Equitalia S.p.a. spetta all'ufficio giudiziario, la quantificazione invece della sanzione, la sua irrogazione e la sua iscrizione a ruolo sono di competenza della Società.

LA COMPETENZA PER IL RIMBORSO È DI EQUITALIA S.P.A.

Ricorda inoltre che la precedente circolare n. 33/2007 si occupa solo del rimborso della contributo unificato, prevedendo che le istanze siano presentate all'ufficio giudiziario competente, che dopo aver compiuto l'istruttoria inoltra all'Agenzia delle Entrate il provvedimento che contiene il diritto al rimborso del contributo, senza nulla disporre però per quanto riguarda la sanzione.

L'Ufficio giudiziario in ogni caso non può esperire l'istruttoria relativa al rimborso della sanzione perché non provvede alla notifica dell'invito al pagamento, non prende parte al procedimento di quantificazione e irrogazione della sanzione, perché non conosce il termine di scadenza assegnato al debitore.

Occorre inoltre evidenziare che il diritto al rimborso della sanzione già versata trae origine da un provvedimento di annullamento della partita di credito adottato da Equitalia Giustizia S.p.a., che cura la cancellazione della scrittura dal registro SIAMM.

Deve quindi concludersi che la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione per omesso o tardivo pagamento del contributo unificato spetta alla società Equitalia S.p.a., competente ad avviare l'istruttoria e ad avviare la procedura di rimborso.

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