TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE SVOLTO NELLA SEDE SBAGLIATA: SI PUÒ IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO?

La Corte d'Appello dichiarava inammissibile la domanda dal lavoratore, volta a far accertare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ritenendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal contratto collettivo fosse stato svolto davanti all'Ispettorato del lavoro in sede amministrativa, anziché dinanzi alla Commissione territoriale di conciliazione istituita presso i Comitati paritetici misti territoriali.
Con la Sentenza n. 31008 del 26 novembre 2025 , la Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, chiarendo che, in mancanza di una specifica deduzione della parte che eccepisce l'irregolarità riguardo a un pregiudizio concreto alle proprie prerogative o una compromissione del diritto di difesa derivante dalla diversa sede del tentativo di conciliazione o dalla composizione dell'organo adito, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale in quanto incompatibile con il principio di effettività dei mezzi di tutela processuale sancito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 della Costituzione.

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