MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL TU SICUREZZA
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 2 del 20 novembre 2025, risponde risposta ad un quesito posto dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, riguardante la possibilità di qualificare le vedette e le postazioni AIB (Antincendio boschivo) come luoghi di lavoro, con conseguente applicazione del Titolo II e dell'Allegato IV del D.Lgs. N. 81/2008.
In particolare, richiamando anche la Sentenza della Corte di cassazione n. 49459 del 29 dicembre 2022, la Commissione sottolinea che, in un'azienda agricola forestale, non sono considerati luoghi di lavoro i terreni esterni all'area edificata, adibiti allo svolgimento delle attività contemplate nell'articolo 2135, comma 2 del Codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali). Invece, lo sono “le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 Codice civile”.
Ne consegue che le zone dedicate ad attività non strettamente agricole, come nel caso di specie, sono qualificabili come luoghi di lavoro, rendendo applicabili le disposizioni del D.Lgs. N. 81/2008.