BONUS COVID 600 EURO PESCATORI: RICHIESTA RIESAME ENTRO IL 17 LUGLIO

Come fare richiesta di riesame in caso di diniego dell'indennità COVID 2021 da 600 euro per pescatori autonomi, armatori, soci cooperative di pesca. Tutte le istruzioni.

Inps ha comunicato con il messaggio 2576 del 27 giugno 2022, le modalità di richiesta di riesame in caso di rifiuto delle domande di indennità di sostegno al reddito (cd Bonus COVID pescatori) favore di:

  • soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, 

  • armatori e proprietari armatori e 

  • pescatori autonomi 

previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1 comma 315-318 L. 178//2020).

In allegato al messaggio viene anche riportato il dettaglio delle motivazioni di reiezione e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame.

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti:

  • dalla data di pubblicazione del messaggio (quindi ENTRO IL 17 LUGLIO 2022) oppure 

  • dalla data di conoscenza della reiezione se successiva,

per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria. In assenza di nuova documentazione la domanda si intende respinta

L’utente può inviare la documentazione:

  1. attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, per il tramite di un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti.

  2. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS. ad esempio

riesamebonus600.milano@inps.it

BONUS PESCATORI AUTONOMI: IMPORTO E REQUISITI  

La circolare INPS di istruzioni operative è la n. 173 del 19.11.2021

Le risorse disponibili, ammontano a circa 31 milioni di euro per il 2021.

L'accesso al trattamento è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel primo semestre 2021 almeno pari al 33 per cento, rispetto al reddito del primo semestre 2019. 

Per il calcolo il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività.

  •  il trattamento di sostegno al reddito è concesso per la durata massima di novanta giorni,

  •  nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021,

  •  nella misura di 40 euro netti al giorno. 

Il bonus non concorre alla formazione del reddito e non dà diritto ad accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS COVID PESCATORI

I lavoratori dovevano presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’INPS oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile 

CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

Il bonus è incompatibile:

  •  con le pensioni dirette

  • con l’indennità APE sociale

  • con gli altri trattamenti di sostegno rientranti nell’arco temporale 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021: 

  • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; 

  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, 

  • trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) 

  • prestazioni del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali 

L’indennità è cumulabile invece con:

  •  l'assegno ordinario di invalidità,  

  • l’indennità di disoccupazione NASpI, 

  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con

  • l’indennità di disoccupazione agricola

  • con i gettori di presenza per cariche elettive e/o politiche ma non per compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi per gli stessi incarichi.

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