BONUS ACCUMULO ENERGIA RINNOVABILE: DOMANDE DA MARZO

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 ottobre, ha pubblicato le istruzioni ed il modello per richiedere il bonus per l’accumulo energia rinnovabile, ossia un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Per il 2022 sono stanziati 3 milioni di euro.

La domanda per richiedere il credito d’imposta circa le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve essere inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

BONUS PER L’ENERGIA RINNOVABILE: COS’È E COME FUNZIONA

Il bonus per l’accumulo energia rinnovabile è un credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 di persone fisiche circa l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis, Dl n. 91/2014).

Per l’anno 2022, l’agevolazione è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 3 milioni di euro. Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022 ha individuato le modalità di accesso al beneficio.

COME E QUANDO FARE DOMANDA?

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’11 ottobre, ha chiarito che, la domanda deve essere inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la presentazione della richiesta viene rilasciata una ricevuta, entro cinque giorni, che ne attesta la presa in carico della domanda. La ricevuta verrà poi messa a disposizione del soggetto che ha inviato la richiesta, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. Con successivo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, chiarirà la percentuale del credito d’imposta spettante.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà, entro dieci giorni dalla scadenza di presentazione dell’istanza, il provvedimento con il quale rende nota la percentuale effettivamente utilizzabile da ciascuno rispetto all’importo richiesto. La somma spettante è ricavata dal rapporto tra le risorse disponibili, ovvero 3 milioni di euro e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili. L’importo assegnato è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

 Nella richiesta deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Entro i termini indicati sopra, ovvero entro il 30 marzo 2023 può essere trasmessa anche una nuova istanza e l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Come spiega l’Agenzia, nel riquadro “credito di imposta” deve essere indicato l’importo delle spese documentate, sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2022, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Se il beneficiario ha intenzione di rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario dell’istanza (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio dell’istanza.

 

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