ACCERTAMENTO IVA: VA PRODOTTA LA DELEGA DEL CAPOUFFICIO.
Con Ordinanza 15 marzo 2022, n. 8351, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società che contestava la mancata allegazione, all'avviso di accertamento, della delega del funzionario sottoscrivente, con riferimento ad un accertamento IVA sul recupero a tassazione della maggiore imposta per il noleggio di imbarcazioni.
Con riferimento alle cause di nullità dell'avviso di accertamento in materia di IVA, l'art. 56, DPR n. 633/1972 fa rinvio alla disciplina delle imposte dirette, ovvero all'art. 42, DPR n. 600/1973, per cui è considerato nullo l'atto nel quale manca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
In tal sede la Suprema Corte ribadisce il principio più volte affermato in passato secondo cui è onere dell'Amministrazione Finanziaria provare l'esistenza della delega in capo al funzionario, in caso di contestazione sulla legittimazione dello stesso alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.