DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA: DISTINZIONE TRA DATORE E DIPENDENTE

Con l’Ordinanza n. 275 del 6 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito la decorrenza della prescrizione della rendita vitalizia, distinguendo tra i termini applicabili al datore di lavoro e al lavoratore. La vicenda trae origine dal ricorso dell’INPS in relazione al termine di prescrizione per la costituzione della rendita vitalizia in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali.
La Suprema Corte ha affermato un principio di diritto significativo: la facoltà di richiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia riversibile, disciplinata dall’art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Tuttavia, la decorrenza di tale termine differisce a seconda del soggetto interessato. Per il datore di lavoro, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui si prescrivono i contributi non versati. Diversamente, per il lavoratore che esercita il diritto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui si è estinto il diritto del datore di lavoro a chiedere la costituzione della rendita.
In altri termini, la Cassazione distingue chiaramente tra la posizione del datore e quella del lavoratore: mentre per il primo la prescrizione è legata direttamente all’omesso versamento dei contributi, per il secondo il termine decorre solo a valle della prescrizione dei diritti del datore di lavoro. La pronuncia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la corretta gestione delle istanze previdenziali e chiarisce in maniera definitiva il computo dei termini prescrizionali per la rendita vitalizia.

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