FERIE NON GODUTE: SPETTA AL DATORE DI LAVORO DIMOSTRARE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO

Con l’Ordinanza n. 753 del 13 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle ferie annuali retribuite, ribadendo principi di grande rilievo in materia di onere della prova. La vicenda trae origine da una decisione della Corte d’Appello che aveva ridotto l’importo riconosciuto al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, ritenendo che il dipendente non avesse dimostrato di aver maturato un numero di giorni di ferie superiore a quello minimo previsto dalla legge.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, censurando l’impostazione seguita dai giudici di merito. Secondo la Cassazione, infatti, l’onere di provare l’adempimento dell’obbligo di consentire la fruizione delle ferie non grava sul lavoratore, bensì sul datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a dimostrare di aver effettivamente messo il dipendente in condizione di godere
delle ferie annuali retribuite, nel rispetto delle finalità di tutela della salute e della dignità del lavoratore sancite dalla normativa nazionale ed europea.
In particolare, la perdita del diritto alle ferie — e della correlata indennità economica alla cessazione del rapporto — può verificarsi solo qualora il datore di lavoro dimostri di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie, anche mediante comunicazioni formali, e di averlo informato in modo chiaro, preciso e tempestivo del fatto che, in mancanza di fruizione, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di riporto.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato e rafforza la tutela del lavoratore, richiamando i datori di lavoro a una gestione attiva e documentata delle ferie maturate.

TOP