L’ESTENSIONE GIURIDICA DEL FALLIMENTO DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE ALLE SOCIETÀ DI FATTO
Con la Sentenza n. 482 del 9 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito importanti profili relativi all’estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società di fatto eventualmente costituita con altri soggetti. Secondo la Suprema Corte, perché il fallimento dell’imprenditore possa estendersi anche a tali entità collettive, è necessario che l’attività d’impresa accertata nella sentenza dichiarativa di fallimento sia riconducibile alla società stessa.
Non è richiesta una corrispondenza perfetta tra l’attività esercitata dall’imprenditore individuale e quella svolta in forma societaria: è sufficiente che sussista una linea di continuità tra le due attività, che permetta di identificare un collegamento diretto tra l’impresa personale e quella collettiva. In questi casi, il curatore fallimentare può presentare istanza di estensione del fallimento ai sensi dell’art. 147, comma 5, del R.D. n. 267/1942. Nel procedimento istruttorio, sarà necessario accertare sia l’esistenza della società sia il nesso tra la sua attività e quella già dichiarata nel fallimento dell’imprenditore individuale.
Diversamente, qualora emerga una sostanziale estraneità tra l’attività individuale e quella svolta in forma collettiva, non è possibile estendere automaticamente il fallimento. In tale scenario trova applicazione l’art. 258 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), secondo cui il fallimento del socio illimitatamente responsabile non comporta automaticamente quello della società.
La sentenza n. 482/2025 ribadisce, quindi, un principio di equilibrio: l’estensione del fallimento non è automatica, ma condizionata alla riconducibilità dell’attività, salvaguardando la responsabilità limitata delle società quando non vi sia continuità sostanziale con l’impresa individuale.