STOP ALLE SPESE PER IL PENSIONATO, CONTA ANCHE IL REDDITO DEL CONIUGE CONVIVENTE

Nei giudizi civili volti al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, il beneficiario non può essere onerato delle spese processuali se il suo reddito, comprensivo dell'incremento previsto per ogni familiare convivente, rientra nei limiti stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. Tale maggiorazione, sebbene prevista originariamente per il solo processo penale, opera anche nel processo previdenziale, in quanto in entrambe le fattispecie si tutelano interessi fondamentali, garantendo equità e solidarietà nella protezione dei non abbienti. La mancata applicazione di tale incremento da parte del giudice di merito costituisce vizio di diritto. Questo è quanto ha affermato la Suprema Corte con la Sentenza n. 23926 del 26 agosto 2025.

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