SANZIONI ALL’AMMINISTRATORE DI FATTO SE LA SOCIETÀ È CREATA PER UNA FRODE FISCALE

La deroga alla personalità delle sanzioni tributarie che esclude la responsabilità dell'amministratore anche di fatto, è possibile soltanto se la società non rappresenta solo uno schermo creato artificiosamente per frodare il Fisco.
Il sistema delle sanzioni tributarie, anche dopo la riforma delle sanzioni del 2024, prevede che la deroga alla personalità dell'autore della violazione tributaria operi soltanto quando l'amministratore (anche di fatto) operi nell'interesse e a beneficio di una società che non sia stata artificiosamente creata per realizzare frodi fiscali.
In quest'ultimo caso – chiarisce la sentenza n. 18993 dell'11 luglio 2025 della sezione tributaria della Corte di Cassazione - l'amministratore di fatto deve rispondere personalmente.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva contestato sanzioni tributarie a carico di Tizio e Caio quali amministratori di fatto di una società cooperativa.
Proposto ricorso, mentre la commissione provinciale lo respingeva, quella regionale lo accoglieva sul presupposto che l'art. 7 D.L. n. 269 del 2003 disponeva l'esclusiva responsabilità per le sanzioni a carico della persona giuridica anche quando gestita da un amministratore di fatto.
Peraltro, un eventuale concorso dell'amministratore di fatto non avrebbe potuto neppure essere fondato sul disposto di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 che non può costituire deroga all'art. 7, ad esso successivo.
Nel suo ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate aveva lamentato l'erroneità della sentenza di appello poiché la norma invocata non sarebbe stata applicabile al caso di specie caratterizzato da ciò che l'ente societario era stato costituito artificiosamente a fini tributari e, quindi, avrebbe dovuto vedersi una identificazione tra amministratore, trasgressore e beneficiario.
Quella norma, infatti – aveva sottolineato l'Agenzia - presuppone che la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell'interesse e a beneficio della società amministrata.
Corte di cassazione, sez. Tributaria, sentenza (ud. 2 aprile 2025) 11 luglio 2025, n. 18993

TOP