RIMBORSI AI SOCI E AZIONE REVOCATORIA DEL CURATORE: ORDINANZA CASSAZIONE 2 GENNAIO 2025, N. 82
Con l’Ordinanza 2 gennaio 2025, n. 82, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla domanda del Fallimento Alfa S.r.l., volta a dichiarare l’inefficacia, nei confronti dei creditori, dei rimborsi effettuati dalla società in favore di un socio. La Suprema Corte ha chiarito che l’azione del curatore, finalizzata a ottenere la restituzione dei rimborsi percepiti dal socio nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, il cosiddetto “periodo sospetto”, non configura una semplice ripetizione dell’indebito, ma costituisce una revocatoria speciale ai sensi della legge fallimentare.
Nel caso in cui il fallimento intervenga dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, il termine annuale del periodo sospetto subisce effetti di retrodatazione ai sensi dell’art. 65 del RD n. 267/1942, in ragione della continuità tra procedure concorsuali. Ciò implica che il periodo rilevante per l’esercizio delle azioni revocatorie, inclusa quella volta a dichiarare l’inefficacia dei rimborsi ai soci, decorre anticipatamente rispetto alla dichiarazione di fallimento, come espressamente previsto dall’art. 69-bis, comma 2, della Legge Fallimentare.
Questa pronuncia conferma la natura speciale dell’azione del curatore, sottolineando la funzione di tutela dei creditori e il ruolo fondamentale del periodo sospetto nel garantire la parità di trattamento tra gli stessi. La decisione ribadisce, inoltre, l’importanza della coordinazione tra procedure concorsuali, evitando che atti compiuti in vista di un concordato pregiudichino i diritti dei creditori in caso di fallimento successivo.