RENDITA VITALIZIA: LA LEGGE SEGNA TEMPI DIVERSI PER CHI PAGA E CHI RICEVE

Con l’Ordinanza n. 275 del 6 gennaio 2026, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema di grande rilievo previdenziale: la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia in caso di omesso versamento dei contributi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’INPS, fissando un principio destinato ad incidere concretamente sui rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.
Al centro della decisione vi è l’interpretazione dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, che disciplina la rendita vitalizia riversibile. Secondo i giudici di legittimità, il diritto di chiedere la costituzione della rendita è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ma la decorrenza del termine non è uguale per tutti i soggetti coinvolti.
Per il datore di lavoro, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si prescrivono i contributi previdenziali non versati. Diversa, invece, la posizione del lavoratore: la possibilità di richiedere direttamente all’INPS la costituzione della rendita, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 13, inizia a prescriversi solo quando si è ormai prescritto il diritto del datore di lavoro di attivarsi.
Una distinzione non solo formale, ma sostanziale, che riconosce al lavoratore una tutela più ampia e un margine temporale più esteso per far valere i propri diritti previdenziali. La Cassazione ribadisce così un principio di equilibrio tra le parti, chiarendo che, in materia di rendita vitalizia, il tempo non scorre allo stesso modo per chi avrebbe dovuto pagare e per chi, invece, rischia di perdere la propria copertura pensionistica.
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