REGOLAMENTO (UE) 2025/877 — DIVIETO USO DI DETERMINATE SOSTANZE CMR NEI PRODOTTI COSMETICI

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877, che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di cosmetici.
Il nuovo provvedimento introduce il divieto di utilizzo di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici.
Dal 1° settembre 2025 non sarà più possibile acquistare, vendere, distribuire o utilizzare cosmetici che contengono tali sostanze, anche se già presenti in magazzino o ancora in corso di validità.
Tra le sostanze bandite ricordiamo:
– Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (spesso usato nei gel
UV per unghie)
– Tetrabromobisfenolo A
– Transfluthrin
– oltre 20 altre sostanze inserite nel nuovo Allegato II come
completamente vietate.
COSA SIGNIFICA PER I SALONI E LE IMPRESE DEL SETTORE DAL 1° SETTEMBRE 2025:
– Sarà vietato utilizzare prodotti contenenti tali sostanze nei
trattamenti in cabina o sui clienti anche se acquistati
precedentemente.
– Non si potranno più acquistare o vendere cosmetici non
conformi.
Azioni operative da completare entro il 31 agosto 2025
Per garantire la piena conformità normativa, è necessario:
– Controllare l’elenco ingredienti (INCI) di tutti i cosmetici in uso e
in vendita.
– Richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al
Regolamento (UE) 2025/877.
– Bloccare immediatamente gli acquisti di prodotti non conformi.
– Provvedere allo smaltimento dei cosmetici non più utilizzabili o
concordare un eventuale reso con i fornitori.
– Conservare fatture e documentazione di magazzino per eventuali
controlli o rettifiche contabili.