REDDITI PRODOTTI DALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA NELL'AMBITO DEL CONCORDATO PREVENTIVO: ORDINANZA

Con Ordinanza 26 agosto 2025, n. 23936, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla natura dei flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale nell'ambito del concordato preventivo.
Nel caso in esame, in sede di reclamo proposto dal Comune resistente avverso l'omologa della domanda di concordato preventivo, formulata dalla società ricorrente, si è posta la questione, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, se il surplus derivante dalla continuazione dell'attività di impresa sia liberamente destinabile dal debitore senza vincoli di distribuzione.
La Corte di Cassazione, richiamando una propria recente sentenza, ha ribadito il principio secondo il quale l'eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell'attività d'impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito di cui all'art. 2740, C.c.. Di conseguenza, esso non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Infatti, dal punto di vista giuridico, i redditi prodotti dalla prosecuzione dell'attività di impresa e relativi flussi finanziari costituiscono "beni futuri" ricompresi nella garanzia patrimoniale generica del creditore e, pertanto, vincolati, ai sensi degli artt. 2741 C.c. e 160, comma 2, Legge Fallimentare, al soddisfacimento dei crediti secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione.

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