POSTICIPARE IL GIORNO DI RIPOSO NON COMPORTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA USURA PSICO-FISICA

Lo afferma la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 22289 del 2 agosto 2025, e ciò perché il lavoratore non aveva perso definitivamente il riposo, ma lo aveva comunque usufruito in un giorno diverso, seppur senza il rispetto dell'intervallo temporale di 7 giorni. Se, infatti, la fruizione del riposo avviene oltre il settimo giorno ma comunque nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa riguardante la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al dipendente spetterà solo una maggiorazione del compenso prevista dal CCNL, ma non anche il risarcimento del danno da usura psico-fisica, il quale presuppone la perdita definitiva del giorno di riposo settimanale, in violazione degli articoli 36 Cost. e 2109 C.c..

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