PENSIONE PRIVILEGIATA E FINE DEL SERVIZIO: LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA I LIMITI ALLE DEROGHE
Con la sentenza n. 37 del 23 marzo 2026, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema della pensione privilegiata, chiarendo i confini applicativi della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011. La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti della Campania, che dubitava della legittimità della norma nella parte in cui non estende le deroghe anche ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non fosse ancora iniziato a decorrere il termine per presentare domanda.
La Corte ha ritenuto non fondata la questione, offrendo un’interpretazione rigorosa del sistema delineato dal legislatore. In particolare, i giudici costituzionali hanno evidenziato come le eccezioni all’abrogazione dell’istituto siano accomunate da un presupposto fondamentale: la cessazione del rapporto di lavoro già intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma.
Secondo la Corte, il diritto alla pensione privilegiata non nasce automaticamente dal riconoscimento della causa di servizio, ma richiede un ulteriore elemento costitutivo, rappresentato proprio dalla cessazione dal servizio. In assenza di tale requisito, il diritto non può dirsi perfezionato, né può essere ricompreso tra le situazioni meritevoli di tutela transitoria.
La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza attenta a salvaguardare l’equilibrio tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti già consolidati, confermando un approccio restrittivo alle deroghe e ribadendo la centralità del momento della cessazione del servizio ai fini del riconoscimento del trattamento privilegiato.