PENSIONE E LICENZIAMENTO: DUE STRADE PER CONCLUDERE IL LAVORO

Le norme che consentono al lavoratore un pensionamento anticipato non attribuiscono un diritto potestativo al proseguimento del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno d'età poiché non creano alcun automatismo, ma prefigurano la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscono un incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino all'età ordinaria, previo necessario e indispensabile consenso del datore di lavoro. Dall’altro lato, però, la scelta di proseguire il rapporto, pur in presenza di detta facoltà, esclude la possibilità di libero recesso del datore di lavoro.
Occorre quindi sempre comprendere se il pensionamento anticipato sia un pensionamento di anzianità o di vecchiaia e quale comunicazione sia stata effettuata al datore di lavoro in ordine alla prosecuzione o meno del rapporto.
Un autista addetto al trasporto pubblico raggiungeva l'età di 62 anni e, anziché abbracciare l'idea di un pensionamento anticipato, optava per rimanere in servizio sino all'età pensionabile piena, ossia 67 anni. Il datore di lavoro, non contento di tale scelta, comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, interrompendo così il rapporto. Il licenziamento veniva impugnato e dichiarato illegittimo dai Giudici di merito poiché, in presenza di una formale e tempestiva comunicazione di voler proseguire il rapporto di lavoro, l'azienda non sarebbe stata libera di risolverlo.
Di tale avviso, rimane anche la Corte di cassazione.
Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza (ud. 24 giugno 2025) 9 settembre 2025, n. 24917

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