NUOVI IMPATRIATI E LAVORO AGILE: CONFERMATO IL BENEFICIO FISCALE ANCHE PER CHI OPERA DALL’ITALIA PER IMPRESE ESTERE
Con la Risposta n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in materia di regime agevolativo per i nuovi impatriati, disciplinato dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 209/2023. L’Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che l’agevolazione spetta anche ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia pur continuando a svolgere l’attività lavorativa in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Il beneficio fiscale trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, senza che rilevi la localizzazione estera del soggetto che corrisponde la retribuzione. Viene così confermato un orientamento già espresso in passato con riferimento al precedente regime impatriati, in particolare dalla circolare n. 33 del 28 dicembre 2020, al paragrafo 7.5.
La posizione dell’Agenzia si fonda sulle disposizioni dell’articolo 23 del TUIR, che qualificano come redditi prodotti in Italia quelli derivanti da lavoro dipendente svolto nel territorio nazionale, anche qualora il compenso sia erogato da un soggetto non residente. In presenza di tali presupposti, lo svolgimento dell’attività lavorativa dall’Italia assume rilievo decisivo ai fini fiscali.
Il chiarimento rafforza quindi l’attrattività del regime dei nuovi impatriati, adeguandolo alle trasformazioni del mercato del lavoro e alla crescente diffusione del lavoro agile in ambito internazionale.