MANCATA FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO: QUALI EFFETTI SUI BENEFICI CONTRIBUTIVI

La mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni contributive per il datore di lavoro? La risposta, secondo la più recente giurisprudenza, non può essere affidata ad automatismi.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva confermato la decadenza dagli sgravi contributivi riconosciuti per due apprendisti, ritenendo sufficiente la mancata partecipazione ai percorsi formativi esterni per giustificare la revoca dei benefici. Una valutazione rigorosa, fondata sull’idea che l’obbligo formativo rappresenti elemento imprescindibile del contratto di apprendistato.
Di diverso avviso si è mostrata la Corte di Cassazione che, con l’Ordinanza n. 2558 del 5 febbraio 2026, ha chiarito come la decadenza dalle agevolazioni contributive possa ritenersi legittima solo quando l’inadempimento formativo sia dotato di un’obiettiva e concreta rilevanza. Non ogni omissione, dunque, determina automaticamente la perdita degli sgravi.
Secondo i giudici di legittimità, la revoca può giustificarsi soltanto in presenza di una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure quando l’attività svolta risulti incompatibile o inadeguata rispetto agli obiettivi delineati nel piano formativo individuale e trasfusi nel contratto. Il fulcro della valutazione diventa quindi l’effettiva compromissione della finalità formativa, che costituisce l’elemento essenziale e qualificante dell’apprendistato.
Ne deriva che occorre un accertamento puntuale della vicenda concreta, capace di verificare se l’inadempimento abbia inciso in modo sostanziale sul percorso di crescita professionale dell’apprendista. Nel caso specifico, tale analisi non era stata adeguatamente condotta, con conseguente censura della decisione di merito.
Il principio affermato rafforza un approccio sostanzialistico: la perdita delle agevolazioni non può fondarsi su una violazione meramente formale, ma richiede la prova che sia stato compromesso l’obiettivo formativo che giustifica il regime contributivo agevolato.

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