LICENZIARE UNA LAVORATRICE DISABILE SENZA TENTARE IL REPECHAGE È DISCRIMINAZIONE: LA CASSAZIONE CONFERMA LA REINTEGRA

Nella fattispecie in esame una lavoratrice era stata licenziata dopo essere divenuta parzialmente inidonea allo svolgimento delle proprie mansioni per una menomazione fisica permanente. Il datore di lavoro aveva proceduto al recesso senza adottare misure organizzative idonee a garantire la conservazione del posto, né aveva valutato soluzioni alternative. Dopo che la Corte distrettuale aveva qualificato il licenziamento come discriminatorio, riconoscendo la tutela reintegratoria, la società ha proposto ricorso per cassazione.
In sede di legittimità, la Corte, con Sentenza n. 11343 del 30 aprile 2025, ha affermato che il licenziamento motivato dall’inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore è da considerarsi nullo se il datore di lavoro non dimostra di aver tentato ogni ragionevole modifica dell’organizzazione aziendale per consentirne la ricollocazione. In altre parole, l’omissione del repechage, inteso anche come mancata adozione di soluzioni organizzative che consentano al lavoratore con disabilità di continuare a lavorare, integra una discriminazione diretta fondata sulla disabilità. Ne deriva che un simile licenziamento non solo è ingiustificato, ma è anche nullo per violazione del divieto di discriminazione e impone l’applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 18 Statuto dei lavoratori.