SUBENTRO NELL’APPALTO E TRASFERIMENTO D’AZIENDA: QUANDO IL PASSAGGIO DI BENI E PERSONALE FA LA DIFFERENZA

L'oggetto della controversia giunta all'attenzione della Suprema Corte è l'accertamento della sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. in occasione del subentro di una spa in un appalto precedentemente gestito da una società cooperativa. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21922 del 30 luglio 2025, ha affermato che il passaggio di beni strumentali di rilevante entità e la continuità dell'attività lavorativa svolta dai medesimi dipendenti con le stesse attrezzature integra una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c., escludendo l'applicabilità dell'art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 276/2003, non vigente al momento dei fatti.