BONUS AL DIPENDENTE CHE LAVORA IN PIÙ STATI: RETTIFICA SUL REGIME DI TASSAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 199 del 4 agosto 2025, rettifica la Risposta fornita con Interpello n. 81 del 25 marzo 2025, specificando che il bonus percepito dal dipendente residente in Italia, ma maturato anche nel corso di un periodo lavorato all'estero, è assoggettato sia in Italia che all'estero.
Il quesito viene posto dalla società di un gruppo multinazionale, che chiede il corretto trattamento fiscale applicabile al bonus erogato in denaro dopo ogni data di maturazione (c.d. "vesting period") ad alcuni lavoratori che prestano attività lavorativa in Stati diversi. Il caso portato dinnanzi all'Agenzia riguarda un lavoratore che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023 e dal 18 dicembre 2023 ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in Italia, pertanto dal 2024 risulta fiscalmente residente in Italia.
Secondo l'Agenzia, che richiama i principi fiscali italiani e quelli internazionali OCSE, oltre alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, i bonus in trattazione devono essere sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell'erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l'eventuale doppia imposizione: il dipendente residente in Italia potrà infatti usufruire del credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero.
Non è pertanto più valida la soluzione prospettata in precedenza, che prevedeva la tassazione in base al territorio in cui è stata prestata l'attività lavorativa, a nulla rilevando il luogo di residenza al momento della percezione degli emolumenti.
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