LICENZIAMENTO NULLO SE IL LAVORATORE RIFIUTA MANSIONI IN AMBIENTI PERICOLOSI
Con l’Ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Suprema Corte di Cassazione interviene su un caso emblematico riguardante la tutela dei lavoratori in ambienti nocivi. La vicenda riguarda una dipendente che si era assentata ripetutamente dal lavoro a causa di condizioni ambientali insalubri: locali eccessivamente freddi e servizi igienici inadeguati, visibili dall’esterno, che rendevano il luogo di lavoro non solo scomodo, ma potenzialmente lesivo per la salute e la dignità personale.
La società aveva proceduto al licenziamento della donna, motivandolo con il suo rifiuto di recarsi sul posto di lavoro. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che il datore di lavoro ha l’onere di provare l’assenza di nocività o pericolo concreto nell’ambiente lavorativo. Il lavoratore, invece, può limitarsi ad allegare la presenza di un rischio potenziale e, in caso di richiesta di risarcimento, dimostrare il nesso causale tra la condizione nociva e il danno subito.
La Corte ha richiamato il principio di cui all’art. 2087 c.c., secondo cui il lavoratore ha diritto a svolgere la propria attività in un contesto che rispetti la sicurezza e la dignità umana. L’assenza di condizioni lesive deve essere provata dal datore di lavoro secondo le regole della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). Questa pronuncia ribadisce un punto chiave del diritto del lavoro: il rifiuto di lavorare in un ambiente pericoloso non costituisce inadempimento, e il licenziamento in tali casi è illegittimo.
L’ordinanza rappresenta un’importante conferma della tutela dei lavoratori e della responsabilità datoriale, sottolineando come la sicurezza e la dignità sul posto di lavoro siano valori irrinunciabili, a cui il datore non può derogare.