LICENZIAMENTO LEGITTIMO SE IL LAVORATORE RIFIUTA IL TRASFERIMENTO SENZA GIUSTIFICAZIONI CONCRETE, CONFERMA LA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 29341 del 6 novembre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di trasferirsi in una nuova sede aziendale situata in un’altra città. La dipendente aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatole per assenza ingiustificata, sostenendo di non poter accettare il trasferimento per motivi familiari, legati alla presenza di due figli piccoli. La Suprema Corte ha precisato che il lavoratore può opporsi all’esecuzione della prestazione richiesta dal datore di lavoro solo se tale rifiuto è motivato da ragioni concrete, comprovate e fondate su buona fede, valutando le circostanze del caso specifico. Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito elementi sufficienti a giustificare l’opposizione al trasferimento e che il suo comportamento non fosse sorretto da buona fede. Di conseguenza, l’assenza dal lavoro è stata considerata ingiustificata e il licenziamento disciplinare
confermato. Il principio riafferma l’obbligo per il lavoratore di adempiere alle direttive aziendali, salvo comprovate ragioni ostative, e sottolinea come le esigenze familiari debbano essere concretamente documentate per incidere sulla legittimità di un trasferimento.