LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: LA LINEA SOTTILE TRA GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATEZZA DEL RECESSO

Con l'Ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025, la Suprema Corte ha chiarito la linea sottile, ma netta, tra il concetto di giusta causa e quello di giustificatezza del recesso datoriale nell'ambito del rapporto di lavoro con il dirigente. Come risaputo, la portata limitativa del potere di licenziamento di cui alle Leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non si applica ai dirigenti e, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per essi, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza, che si discosta da quella di giustificato motivo in quanto trova le sue basi nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro, in ragione delle mansioni a lui affidate. Nel caso in esame, nonostante l'assenza di una giusta causa del recesso, sussisteva invece la giustificatezza dello stesso, essendo stato messo in crisi il rapporto fiduciario tra le parti, e ciò giustifica il recesso del datore di lavoro.

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