L'INDENNITÀ RISARCITORIA DEL DIPENDENTE PUBBLICO LICENZIATO ILLEGITTIMAMENTE SI CALCOLA SUL PARAMETRO DEL TFR

Con la sentenza n. 144/2025, la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità dell'art. 63, c. 2, del Testo unico sul pubblico impiego, chiarendo che, nella determinazione dell'indennità risarcitoria spettante al dipendente pubblico illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato, il riferimento all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR rappresenta un parametro astratto e uniforme, valido per tutti i lavoratori. Non rileva, quindi, che il dipendente sia soggetto al regime dell'indennità premio di servizio (IPS) o del trattamento di fine rapporto (TFR), poiché la norma mira a garantire parità di trattamento e coerenza nella disciplina risarcitoria del pubblico impiego contrattualizzato.

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